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Chi siamo
Stralcio dallo statuto organico della Società Economica di Chiavari
(testo recentemente approvato dall'assemblea dei soci del 13/04/03)
COSTITUZIONE E FINI
Art. 1 - La Società Economica di Chiavari, fondata il 15 aprile 1791 per iniziativa del Marchese Stefano Rivarola ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 2 agosto 1935 n° 1670, è una associazione culturale di volontariato senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere la cultura, l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'arte, l'artigianato, l'istruzione e la tutela dell'ambiente in Chiavari e nel suo comprensorio.
Essa è apolitica.
Art. 2 - Ai fini anzidetti la Società Economica:
- concorre, moralmente e finanziariamente, alle iniziative miranti al progresso dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'arte e dell'artigianato, dell'istruzione e della cultura, ovvero ne assume di propria iniziativa;
-accorda borse, incentivi e premi di studio a giovani meritevoli, nonchè premi ad artisti ed artigiani, a riconoscimento della loro attività od in attuazione delle volontà di benefattori;
- promuove ed incentiva mostre delle attività economiche comprensoriali:
-garantisce e cura l'apertura al pubblico della Biblioteca, della Quadreria e dei Musei della Società potenziandoli come strumenti di istruzioni e di formazione culturale;
-prosegue la secolare pubblicazione degli Atti Sociali, a documentazione della storia e dell'attività societaria.
SOCI
Art.3- Possono essere Soci Ordinari i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza; qualora lo ritenga opportuno, derogare a detto limite di età.
Possono essere Soci ordinari anche gli Istituti e gli Enti desiderosi di cooperare a raggiungimento dei fini societari.
Art.4 - Sono Soci Ordinari Perpetui i Soci che rilasciano, in sostituzione della quota annua, uno o più titoli di credito; il cui interesse non sia inferiore all'importo della quota sociale.
Art. 5 - Sono Soci Onorari le personalità distintesi per merito e benemerenze nel campo della cultura, dell'arte, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle professioni nonchè per mecenatismo nei confronti Società Economica.
Art. 6 - I Soci Ordinari sono nominati dall'Ufficio di Presidenza. La domanda di ammissione deve essere formulata, per iscritto, da almeno due Soci non Assessori.
La votazione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza; cioè la metà più uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza presenti.
Nel caso di reiezione della domanda con delibera non unanime, entrambi i Soci presentatori possono chiedere che l'opportunità dell'ammissione venga valutata dall'Assemblea dei Soci, la quale delibera, in seduta ordinaria e con votazione segreta, a maggioranza dei presenti.
Art.7 - I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei due terzi presenti.
Art. 8 - L' ammontare della quota sociale annua è stabilito dall'Assemblea dei Soci.
[omissis]
Art. 18 - La Società Economica è amministrata da un Ufficio di Presidenza eletto con votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da nove soci e viene rinnovato ogni quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
[omissis]
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